L’Amministratore di Sostegno è una figura istituita con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004, per tutelare le persone disabili o anziane, che per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi, ma che non richiedono il ricorso all'interdizione o all'inabilitazione.

L'Amministratore di Sostegno è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui risiede o ha domicilio la persona che ne fa richiesta; per tutelare al meglio i bisogni della persona disabile, l'incarico è, dove possibile, affidato al coniuge (se non è separato legalmente), al convivente stabile, al padre o alla madre, al figlio, al fratello o alla sorella o comunque al parente entro il quarto grado.

La nomina dell'Amministratore di Sostegno, da parte del giudice tutelare, avviene entro sessanta giorni dalla data di richiesta, tramite un decreto che ha valore esecutivo immediato.

I cittadini che vogliano richiedere l’Amministratore di Sostegno possono farlo rivolgersi allo sportello Amministratore di Sostegno presso il Tribunale.

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere definito per un periodo di tempo limitato, fino ad un massimo di dieci anni.

Chi desidera informazioni riguardo i corsi per Amministratore di sostegno può rivolgersi all'associazione CSV Emilia.

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