La proposta di referendum dev'essere depositata presso la Segreteria Generale.
Nel caso di proposta di referendum di iniziativa popolare dopo il giudizio di ammissibilità con esito positivo, il Sindaco, entro 30 giorni, indice il procedimento per la sottoscrizione della proposta da parte di 7000 iscritti alle liste elettorali del Comune alla data dell’indizione del procedimento.
Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli di medesima dimensione recanti nella prima facciata la proposta da sottoporre a referendum. Le firme devono essere vidimati dal Segretario Generale o da un notaio e le firme devono essere autenticate dai soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria con le modalità previste dalla legge.
La raccolta delle sottoscrizioni inizia il giorno successivo a quello di vidimazione e termina dopo 90 giorni dalla data di vidimazione. Entro i 15 giorni successivi, le sottoscrizioni autenticate vanno presentate alla Segreteria generale.
Indizione del referendum
Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dispone la convocazione dei comizi elettorali, entro 30 giorni dalla verifica del numero di sottoscrizioni e dal giudizio di ammissibilità in caso di proposta del Consiglio comunale. Esso è indetto nel periodo compreso fra il 10/3 e il 10/6 nonché tra il 10/9 e il 10/11 di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata alla domenica o in altro giorno festivo o in altro giorno di sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’obbligo, dalle ore 7 alle ore 21 della giornata dedicata alla consultazione.
Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione all’Albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici.
Sospensione e revoca del referendum
Il Sindaco, sentita la Commissione di garanzia ed il Comitato promotore:
- sospende il Referendum quando sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento.
- revoca il Referendum quando: sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria o sia stata accolta dall’Amministrazione Comunale la proposta referendaria.
Il referendum abrogativo non ha luogo quando l’atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, oppure, nel caso delle altre tipologie referendarie, quando la proposta sia stata
accolta con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta.
Elettorato attivo
Hanno diritto di partecipare al referendum:
- le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Reggio Emilia
- cittadini maggiori di 18 anni appartenenti a Stati dell’Unione Europea con residenza ininterrotta da almeno 24 mesi
- i cittadini non comunitari maggiori di 18 anni residenza ininterrotta nel Comune di Reggio Emilia da almeno 24 mesi e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l’elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.
Successivamente all’ammissione del Referendum il Sindaco, con manifesto da affiggere all’Albo Pretorio, in altri luoghi pubblici nonché con avviso sul sito internet dell’Ente, informa i cittadini stranieri residenti della possibilità presentare documentata richiesta per l’ammissione al voto entro 30 giorni dalla data di svolgimento del Referendum.
In applicazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 2 della Costituzione i cittadini stranieri devono presentare istanza al Sindaco corredata di autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali che impediscano l’elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente. A seguito dell’ammissione al voto da parte della Commissione elettorale comunale l’Ufficio Elettorale comunica ai cittadini suddetti il seggio presso cui recarsi per l’espressione del voto.
Validità della consultazione e approvazione del quesito
Il referendum consultivo e quello propositivo si intendono validi a quorum zero e le proposte ivi contenute sono approvate al raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi.
La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Effetti dei referendum
Il Sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato ne dà comunicazione al Consiglio comunale.
L’esito del referendum abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Consiglio comunale è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all’esito del referendum. L’abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di presa d’atto.
A seguito di esito favorevole dei referendum consultivi e/o propositivi, il Consiglio comunale delibera sull’oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione.
Qualora il Consiglio intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, deve indicarne indica espressamente i motivi.
Presentare proposta di referendum popolare.