Cos'è
L'attestato, richiesto solitamente per vendite immobiliari, viene rilasciato all'intestatario del condono edilizio o a chi ha un interesse legittimo.
Per ottenere l’attestato definizione condono in merito alla formazione del silenzio-assenso dei condoni edilizi presentati ai sensi dell’art. 31 della L.47/85 e art. 39 della L. 724/94 e s.m.e i., in considerazione che la sanatoria è esclusa qualora il titolare della medesima, o terzi per conto suo, sia condannato in modo definitivo per i reati di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale, il richiedente deve attestare di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui sopra con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
Presentazione
La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico Edilizio SUE dall'intestatario della pratica, dall'attuale proprietario o suo delegato (es. professionista incaricato previa presentazione di apposita procura) con allegata una marca da bollo del valore vigente alla data della presentazione.
Dopo 30 giorni l’attestato può essere ritirato nello stesso ufficio.
Costo
Il rilascio dell'attestazione è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di euro 34,00, da effettuarsi al momento della presentazione della domanda in marca da bollo