Cos'è
Apertura e cessazione attività
I centri di telefonia sono soggetti alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
- L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino al limite di 250 mq sono soggette a preventiva presentazione di SCIA al Comune.
- L’apertura di un centro di telefonia con superficie superiore a 250 mq è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
- La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta chiusura.
Attività non permesse
Non possono essere svolte promiscuamente negli stessi locali o in locali comunicanti a quelli adibiti a "centro di telefonia":
- attività di manipolazione e somministrazione alimenti
- attività di somministrazione e vendita di bevande (compresa quella effettuata mediante distributri automatici)
- attività di vendita prodotti alimentari (compresa quella effettuata mediante distributori automatici)
- attività di acconciatore ed estetista e similari
Nota:
L'attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari può essere esercitata nel locale o in un locale comunicante purchè lo spazio adibito vi abbia una destinazione d'uso conforme.
In questo caso si dovranno svolgere anche tutte le procedure previste per l'apertura di un'attività comemrciale.