A chi si rivolge
Per "fochino" si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco (D.P.R. 19/03/1956, n. 302).
Requisiti necessari:
- soggettivi: possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931 e assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- professionali: nulla-osta della Questura della provincia di residenza ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 144/2005 e attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi in regolare corso di validità.