Attività di fochino

Tramite Portale Accesso Unitario

A chi si rivolge

Per "fochino" si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco (D.P.R. 19/03/1956, n. 302).

Requisiti necessari:

  • soggettivi: possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931 e assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • professionali: nulla-osta della Questura della provincia di residenza ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 144/2005 e attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi in regolare corso di validità.

Accedere al servizio

Come si fa

Il procedimento è possibile solo in modalità telematica  tramite la piattaforma accessounitario.lepida

Sulla piattaforma sono inoltre presenti le ulteriori richieste/comunicazioni:

  • richiesta di rinnovo della licenza di fochino;
  • comunicazione per la cessazione dell’attività di fochino;
  • comunicazione per la sospensione dell’attività di fochino.
Cosa si ottiene

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di fochino.

Dove rivolgersi

Cosa serve

Nulla-osta della Questura della provincia di residenza ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 144/2005.
Attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi in regolare corso di validità.

Tempi e scadenze

L'autorizzazione ha validità triennale e deve essere rinnovata presentando domanda di rinnovo prima della data di scadenza. 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

14-04-2023 13:04