Cos'è
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
In pubblici esercizi, nei circoli e centri sociali
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
Legge Regionale 14/2003 Articolo 71 comma 6 Decreto Legislativo 59/2010 stabilisce i requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Requisiti professionali
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.
Requisiti morali
Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) ed f) permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Se la pena è estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica se, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Il procedimento è possibile solo in modalità telematica tramite la piattaforma accessounitario.lepida
Il regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplina le attività dei pubblici esercizi.
Autorizzazione al subingresso nell’attività di un pubblico esercizio già esistente
Il subingresso è disciplinato dall’articolo 13 della Legge Regionale 14/2003.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e articoli 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18.6.31 N. 773.
Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa dal momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
Nel caso di subingresso in attività autorizzate sulla base del vigente regolamento, il subentrante deve dichiarare il permanere dei requisiti obbligatori e dei criteri qualitativi presupposti per il rilascio dell'autorizzazione del dante causa.
Qualora si ravvisi la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, dichiarati dal titolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita autocertificazione nella quale si dimostri il raggiungimento del punteggio minimo dei criteri qualitativi di accesso.
Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 comma 6 del Decreto Legislativo 59/2010, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
SCIA per circoli e centri sociali
E' necessario presentare la SCIA all’Ufficio Polizia Amministrativa.
Se all'interno del Circolo si organizzano momenti di intrattenimento per i non soci, è necessario essere in possesso della licenza di agibilità del locale (ex articolo 80 del TULPS) rilasciato dalla Servizio reti e Infrastrutture - UOC sicurezza e presentare apposita SCIA per la somministrazione temporanea ai non soci.
Lo spaccio di bevande non deve avere accesso diretto dalla pubblica via.
I circoli devono comunicare al Questore l'inizio dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, così come previsto dall'art. 86 del TULPS modificato dalla Legge 4.4.2012 n. 35.
Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nei circoli e centri sociali, e subingresso.
Modulistica e documenti da allegare sono presenti sulla piattaforma.
Eventuale tempistica viene indicata dall'ufficio competente.
Attività escluse dalla programmazione
Sono escluse dalla programmazione comunale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’art. 8 c. 5 della L.R. 14/2003, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 14 del 2003.
In questi casi sopraindicati le attività di somministrazione devono avere collegamento funzionale e logistico con le attività prevalenti e non possono essere trasferite in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
Ultimo aggiornamento
05-09-2023 11:09