Alimenti e bevande: autorizzazione per la somministrazione

In pubblici esercizi, nei circoli e centri sociali

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Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

A chi si rivolge

Legge Regionale 14/2003 Articolo 71 comma 6 Decreto Legislativo 59/2010 stabilisce i requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Requisiti professionali
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
  • aver ottenuto l’iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 per uno dei gruppi merceologi individuati dalle lettere a) b) e c) dell’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (cfr. risoluzione ministeriale n. 61559 del 31.05.2010)

In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

Requisiti morali
Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona, commessi con violenza, estorsione;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciale;
  • coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 , n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6.9.2011 N. 159 (Codice Antimafia).

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) ed f) permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Se la pena è estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica se, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Accedere al servizio

Come si fa

Il procedimento è possibile solo in modalità telematica  tramite la piattaforma accessounitario.lepida

Il regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplina le attività dei pubblici esercizi.

Autorizzazione al subingresso nell’attività di un pubblico esercizio già esistente

Il subingresso è disciplinato dall’articolo 13 della Legge Regionale 14/2003.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e articoli 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18.6.31 N. 773.
Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa dal momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
Nel caso di subingresso in attività autorizzate sulla base del vigente regolamento, il subentrante deve dichiarare il permanere dei requisiti obbligatori e dei criteri qualitativi presupposti per il rilascio dell'autorizzazione del dante causa.
Qualora si ravvisi la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, dichiarati dal titolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita autocertificazione nella quale si dimostri il raggiungimento del punteggio minimo dei criteri qualitativi di accesso.
Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 comma 6 del Decreto Legislativo 59/2010, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

SCIA per circoli e centri sociali

E' necessario presentare la SCIA all’Ufficio Polizia Amministrativa.
Se all'interno del Circolo si organizzano momenti di intrattenimento per i non soci, è necessario essere in possesso della licenza di agibilità del locale (ex articolo 80 del TULPS) rilasciato dalla Servizio reti e Infrastrutture - UOC sicurezza e presentare apposita SCIA per la somministrazione temporanea ai non soci.
Lo spaccio di bevande non deve avere accesso diretto dalla pubblica via.
I circoli devono comunicare al Questore l'inizio dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, così come previsto dall'art. 86 del TULPS modificato dalla Legge 4.4.2012 n. 35.

Cosa si ottiene

Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nei circoli e centri sociali, e subingresso.

Dove rivolgersi

Cosa serve

Modulistica e documenti da allegare sono presenti sulla piattaforma.

Tempi e scadenze

Eventuale tempistica viene indicata dall'ufficio competente.

Casi particolari

Attività escluse dalla programmazione

Sono escluse dalla programmazione comunale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’art. 8 c. 5 della L.R. 14/2003, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 14 del 2003.
In questi casi sopraindicati le attività di somministrazione devono avere collegamento funzionale e logistico con le attività prevalenti e non possono essere trasferite in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

Allegati

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

05-09-2023 11:09