Il Comune assicura l'accesso alle informazioni in suo possesso, sia tramite l'Ufficio Relazioni col Pubblico, sia attraverso la collaborazione dei Responsabili di Procedimento degli uffici competenti.
Documentazione
La richiesta di accesso deve contenere:
i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono;
gli estremi del documento d'identità
data, argomento o altri elementi utili all'individuazione del documento
il motivo della richiesta.
Accesso alle Informazioni
Tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone l'Amministrazione Comunale, relative all'attività svolta.
Diritto di Accesso agli Atti
Il diritto di accesso è assicurato:
ai cittadini,agli stranieri e agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
ai rappresentanti e agli organismi titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto Comunale
ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario
alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni e agli atti per lo svolgimento delle loro funzioni.
Costo
E' gratuito visionare gli atti e i documenti amministrativi richiesti ed avere l'accesso alle strutture e ai servizi.
E' invece previsto un costo per la riproduzione, ricerca, rilascio di copie di atti e documenti ed, eventualmente, l'invio (per posta o altro mezzo) al cittadino all'indirizzo indicato.
Sono gratuite le copie richieste dai consiglieri comunali ai fini dell'esercizio del loro mandato.
Per ottenere copia o per prendere visione di pratiche edilizie è necessario il pagamento dell'importo dovuto a titolo di diritti di segreteria.
La richiesta di accesso può essere:
Informale: richiesta verbale di esame di documenti amministrativi o copia immediatamente disponibili.
E' possibile richiedere informalmente, anche tramite telefono e posta elettronica:
delibere di consiglio e giunta e gli atti esposti all'albo pretorio o scaricare atti disponibili direttamente nel sito internet del Comune Navig@re.
Formale: richiesta scritta di esame di documenti per i quali occorra fare una ricerca oppure occorra valutare se il richiedente interessato abbia diritto di accesso al documento richiesto.
Gli “interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
I cittadini che desiderano esercitare il diritto di accesso formale possono compilare l' apposito modulo (disponibile nella parte alta della scheda) e consegnarlo firmato sia presso gli Uffici Relazione con il Pubblico che presso l'ufficio competente.
Entro 30 giorni l'URP comunica al cittadino la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi per visionare o ritirare il documento richiesto.
Dalla data della comunicazione dell'URP, il cittadino ha 15 giorni di tempo a disposizione per presentarsi all'ufficio indicato.
Scaduto il termine la richiesta non è più considerata valida.
Le richieste d'Accesso che riguardano concessioni edilizie, permessi di costruire, DIA, certificati di conformità edilizia e agibilità, disegni o altra documentazione edilizia, sono da presentare direttamente all'Ufficio per la Presa Visione e Richiesta di Copie di Pratiche Edilizie
Esclusione dal Diritto di Accesso
I casi di esclusione riguardano:
- i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale,
- i documenti che si riferiscono alla tutela dei diritti di riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni
- i documenti che si riferiscono all'ordine pubblico.
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino stesso può ricorrere entro 30 giorni al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure al Difensore Civico.
Il ricorso al Difensore Civico sospende i termini per il ricorso al Tar.
Non sono disponibili le informazioni che non abbiano finalità di contenuto amministrativo giusto art. 22 comma 4 L. 241/90 (TAR VENETO 3215/04 e TAR SICILIA 7248/05- non sono atti amministrativi le relazioni trasmesse al Tribunale dei Minori su richiesta dello stesso e tutti gli atti del TUTORE).
Per contenuto amministrativo in generale si intende: "E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".(art. 22 comma 2 L. 241/90).
Normativa:
Legge 241 del 1990
Legge n. 340 del 24 novembre 2000 articolo 15
Legge n. 15 del 2005
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n° 184
Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi (Deliberaziome comunale n° 20161/240 del 3/11/2006 ).